Coloro che esercitano l’attività di acconciatore sono liberi di determinare il proprio orario di apertura e chiusura in base alle esigenze dell’utenza e nel rispetto dei seguenti limiti: 1. Gli esercizi possono rimanere aperti al pubblico dalle ore 7,00 alle ore 21,00, garantendo un minimo di 4 ore di apertura al giorno. È consentita la prosecuzione dell’attività a porte chiuse per la sola ultimazione delle prestazioni in corso al momento della chiusura. 2. L’esercente, nel determinare il proprio orario di apertura e chiusura, non dovrà comunque superare il limite massimo delle 60 ore settimanali e dovrà inoltre garantire un limite minimo settimanale di apertura di 30 ore. 3. E’ fatto obbligo agli esercenti di osservare la chiusura domenicale e festiva. La chiusura infrasettimanale dell’attività per una intera giornata è facoltativa. In deroga all’obbligo di chiusura domenicale e festiva è possibile effettuare prestazioni in preparazione a cerimonie a condizione che il servizio sia svolto a porte chiuse. 4. All’esercente è fatto obbligo di rendere noto al pubblico l’orario prescelto di apertura e l’eventuale giornata di riposo infrasettimanale mediante cartelli o altri mezzi idonei visibili anche in orario di chiusura e di comunicarlo all’ufficio Attività Produttive del Comune. 5. La sospensione dell’attività per ferie deve essere comunicata all’ufficio Attività Produttive almeno quindici giorni prima.
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