Descrizione
Dal 3 settembre è entrata in vigore su scala nazionale la Banca Dati delle Strutture Ricettive alla quale accedere per ottenere il CIN, Codice identificativo nazionale, che diventa ora obbligatorio per tutte le attività turistico-ricettive e i proprietari di immobili destinati a locazioni brevi.
Ci sono 60 giorni di tempo per adeguarsi alla normativa, dopo i quali sono previste sanzioni da 800 a 8mila euro per chi non sarà in possesso del CIN, e da 500 a 5mila euro per la mancata esposizione o indicazione negli annunci.
La legge nazionale prevede infatti l’attribuzione ad ogni immobile destinato a locazione turistica, di un codice identificativo per la promozione e la pubblicità della propria offerta di ospitalità, dagli alberghi, agli hotel, ai campeggi, i b&b, gli agriturismi, e anche quei cittadini che utilizzano immobili ed appartamenti per affitti brevi, da esporre all’esterno della struttura e da indicare in ogni forma di annuncio promozionale, pena la cancellazione della propria inserzione pubblicitaria da tutti i portali nazionali se non in regola.
Per le locazioni turistiche, si sottolinea la novità dell’obbligo di dotare le civili abitazioni con tale destinazione, di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio, nonché di estintori portatili e di dichiararlo nella richiesta per ottenere il CIN .
Per ottenere il CIN i titolari di ogni struttura con sede nel comune di Scarlino dovranno essere preventivamente essere dotati di CIR, iscrivendosi (se già iscritti verificare la completezza e correttezza delle informazioni) nelle seguenti piattaforme:
STRUTTURE RICETTIVE: https://grosseto.ricestat.it
LOCAZIONI TURISTICHE: https://grosseto.motouristoffice.it/lt_registrazione.php
dopodiché, collegandosi al sito ministeriale bdsr.ministeroturismo.gov.it, muniti di SPID o CIE sarà possibile ottenere il codice CIN
A questo link è possibile consultare tutte le informazioni: https://www.regione.toscana.it/-/codice-identificativo-nazionale-cin-per-le-locazioni-turistiche-e-le-strutture-ricettive-turistiche
Contenuti correlati
Ultimo aggiornamento: 30 settembre 2024, 13:54