Descrizione
In base all’articolo 98 della legge regionale n.86 del 20/12/2016, l’organizzazione e la realizzazione occasionale, senza scopo di lucro, di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni da parte di enti pubblici e organizzazioni che operano a scopo ricreativo, culturale, religioso e sociale è consentita purché le iniziative non superino il numero di cinque per gli enti pubblici e di due per le organizzazioni nell’arco di un anno solare e abbiano durata media non superiore a dieci giorni. Il soggetto organizzatore è tenuto a stipulare una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti dalla effettuazione di ogni singola iniziativa e a dare preventiva comunicazione di ogni singola iniziativa al comune capoluogo della provincia di Grosseto specificando tra l’altro l’assenza di scopo di lucro dell’iniziativa, le generalità del responsabile e il possesso dei requisiti morali di cui all’art. 11 del Tulps. La comunicazione con i relativi allegati dovrà pervenire almeno 7 giorni prima della data del viaggio occasionale alla pec del Comune di Grosseto comune.grosseto@postacert.toscana.it.
Contenuti correlati
- Venerdì 28 novembre sciopero
- Canoni locazione – contributi 2025
- Sciopero 4 novembre 2025
- Interruzione del servizio idrico giovedì 16 ottobre per lavori di manutenzione sulla dorsale Fiora
- Aggiornamento annuale Albo Presidenti di Seggio elettorale
- Sciopero venerdì 3 ottobre 2025
- Rinviato il maxi intervento sulla dorsale Fiora
- Allerta meteo arancione 9 e 10 settembre
- Rimandato il maxi intervento di Adf
- Scuola: Libri Gratis
Ultimo aggiornamento: 25 gennaio 2024, 16:13