Accesso agli atti

Ultima modifica 12 maggio 2020

ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

Cos'è il diritto di accesso ai documenti amministrativi e chi lo può esercitare?
È il diritto di prendere visione e ad estrarre copia di documenti amministrativi.
Lo possono esercitare tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale collegato a una situazione che sia giuridicamente  tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso. La domanda può esser presentata dal soggetto direttamente o da un suo delegato (legale rappresentante-difensore, procuratore, tutore). La delega, con copia fotostatica del documento di'identità del delegante, deve essere allegata alla richiesta.

Cosa si può chiedere?
È possibile richiedere ogni documento amministrativo inteso quale rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti. I documenti possono essere interni o non, relativi ad uno specifico procedimento, che siano detenuti dalla Pubblica amministrazione e che concernano attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla loro natura sostanziale pubblica o privata.

Cosa non si può chiedere?
Non possono essere oggetto di accesso i seguenti documenti:
1. I documenti coperti da segreto di  Stato o da divieto di divulgazione previsti dalla legge o da regolamenti governativi
2. I documenti relativi a procedimenti tributari di terzi
3. La documentazione inerente l’attività del Comune diretta all’emanazione di atti normativi generali, di pianificazione e di programmazione
4. I documenti relativi a procedure selettive del personale contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relative a terzi
5. I documenti che riguardino dati sensibili delle persone fisiche e gruppi di impresa, quando riguardino diritti inviolabili e garantiti dalla Costituzione, quali, in via esemplificativa: appartenenza razziale, religiosa, opinioni politiche, salute, fedi religiose, casellario penale, corrispondenza, stati familiari, rapporti economici e di alimenti
È comunque garantito l’accesso a questi documenti quando siano strettamente indispensabili alla cura e difesa di interessi giuridici e, nel caso siano presenti dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale, nei limiti dell’art. 60 del Dlgs.196/2003.
Altri casi di esclusione dal diritto di accesso sono disciplinati dall'art.12 del Regolamento per l’accesso ai documenti amministrativi (approvato con delibera del Consiglio comunale n. 5 del 18.02.2011). 

Come e a chi si presenta la domanda di accesso ai documenti amministrativi?
Accesso informale: il diritto di accesso può essere esercitato in via informale, dietro semplice richiesta verbale all'ufficio che ha formato o detiene stabilmente il documento, se la tipologia del documento richiesto esclude la presenza di controinteressati. La valutazione se ammettere o meno l'accesso in via informale spetta al responsabile dell'ufficio.
Accesso formale: ove invece sia necessario compiere una valutazione più approfondita sull'interesse manifestato dal richiedente per accedere agli atti, o sulla eventuale presenza di controinteressati all'esercizio del diritto di accesso, è necessario presentare formale richiesta di accesso agli atti utilizzando la modulistica presente in allegato in fondo alla pagina. La richiesta, sottoscritta dall'interessato e corredata di copia fotostatica del documento di identità del richiedente può essere:
• consegnata personalmente all'ufficio che ha formato l'atto o il documento richiesto, o che lo detiene stabilmente, nell'orario di apertura al pubblico
• consegnata personalmente all’ufficio Protocollo nell'orario di apertura al pubblico  
• consegnata nei luoghi sopra indicati a mezzo di un delegato, munito di delega in carta semplice con copia fotostatica del documento di identità del delegante
• inviata attraverso il servizio postale
• inviata via fax al 0566 37401
• inviata per via telematica, esclusivamente attraverso la propria casella di Posta elettronica certificata: comunediscarlino.protocollo@legalmail.it.
La domanda deve essere compiutamente compilata in ogni sua parte. Non saranno prese in considerazione le domande contenenti indicazioni generiche che non consentano di individuare con certezza il documento richiesto o di valutare l'interesse che fonda l'esercizio del diritto di accesso.

Quanto tempo ci vuole per l'evasione della richiesta di accesso?
Nel caso di accesso esercitato in via informale la richiesta viene soddisfatta immediatamente, senza particolari formalità ma comunque dietro pagamento delle eventuali spese di riproduzione dei documenti.
Nel caso di accesso formale il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, fatti salvi i casi di sospensione o differimento.

Cosa si deve fare in caso di rigetto della richiesta di accesso?
Contro le determinazioni amministrative che negano il diritto di accesso o  in caso di diniego implicito per decorrenza  del termine di 30 giorni senza avere ricevuto  risposta, nonché  in caso di differimento  dell’esercizio di accesso, è possibile fare ricorso al difensore civico, ove costituito, oppure al Tribunale amministrativo regionale (Tar) Toscana. Il ricorso può essere presentato personalmente e la parte può stare in giudizio senza l’ausilio di difensore.

• Quali sono le norme che regolano il diritto di accesso?
1. Legge 241/90 e s.m.i.-  Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
2. D.P.R. 12 aprile 2006 n.184 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi
3. Regolamento per l’accesso ai documenti amministrativi (approvato con delibera del Consiglio comunale n.5 del 18.02.2011).

Per Informazioni e modulistica: Accesso agli Atti

Regolamento comunale
07-09-2021

Allegato formato pdf


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