VOTO PER GLI ELETTORI DEGENTI IN OSPEDALI E CASE DI CURA

Ultima modifica 7 settembre 2020

I cittadini degenti in ospedali e case di cura ai sensi degli articoli 51, 52 e 53 del D.P.R. n. 361/1957 e dell’art. 9 della legge n.136 del 23 aprile 1976, sono ammessi a votare nel luogo di ricovero in un qualunque comune del territorio nazionale. Ai sensi, inoltre, degli articoli 42, 43 e 44 del D.P.R. n.570 del 16 maggio 1960 e dell’art.1, primo comma, lettera e) del decreto legge n.161 del 3 maggio 1976 convertito dalla legge n.240 del 14 maggio 1976, gli stessi degenti sono ammessi a votare nel luogo di ricovero. Tale dichiarazione, da inoltrare tramite il direttore amministrativo o il segretario dell’istituto di cura, deve pervenire al Comune di residenza non oltre il terzo giorno antecedente la votazione.


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