REFERENDUM COSTITUZIONALE – ELEZIONI REGIONALI 2020

Ultima modifica 22 settembre 2020

RISULTATI ELEZIONI REGIONALI COMUNE DI SCARLINO

RISULTATI REFERENDUM COMUNE DI SCARLINO


DOMENICA 20 e LUNEDÌ 21 settembre
2020 si terranno il referendum costituzionale sulle 'Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari' e le elezioni regionali per la scelta del nuovo oresidente della Regione Toscana e del Consiglio regionale della Toscana

Referendum costituzionale

Con decreto del presidente della Repubblica del 17 luglio 2020 è stato nuovamente indetto il referendum costituzionale confermativo della legge costituzionale sulle  “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari". Potranno votare esclusivamente elettrici ed elettori italiani.

Il testo del quesito referendario è:

«Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale - n. 240 del 12 ottobre 2019?».

Elezione del Consiglio regionale e del presidente della Giunta regionale della Toscana

Con decreto del presidente della Giunta regionale n. 104 dell'1 agosto 2020 sono stati convocati, per i giorni di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, i comizi per la elezione del Consiglio regionale e del presidente della Giunta regionale della Toscana; in caso di eventuale ballottaggio, le operazioni di voto si svolgeranno domenica 4 e lunedì 5 ottobre 2020.


TESSERA ELETTORALE

Per poter votare, l'elettore deve essere identificato attraverso la carta d'identità o un altro documento di riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione pubblica purché munito di fotografia.

L'art. 57 del D.P.R. 361/1957 prevede che ai fini della identificazione degli elettori sono valide anche:

a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione, indicati nel comma precedente, scaduti, purchè i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante

b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'unione nazionale ufficiali in congedo d'italia, purchè munite di fotografia e convalidate da un comando militare

c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali, purchè munite di fotografia. in mancanza d'idoneo documento d'identificazione, uno dei membri dell'ufficio che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione.

L'elettore dovrà inoltre essere in possesso della tessera elettorale.

In base al'art. 54 del D.P.R. 361/1957 gli elettori ricoverati nei luoghi di cura non possono votare se non previa esibizione, oltre che del certificato elettorale, anche della attestazione di inclusione nelle liste di cui alla lettera b) del terzo comma dell'art. 51 che, a cura del presidente del seggio, è ritirata e allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale.

RINNOVO DELLA TESSERA ELETTORALE

Il rinnovo della tessera elettorale può avvenire per:

  • esaurimento degli spazi per i timbri di avvenuta votazione CLICCA QUI
  • furto, smarrimento, deterioramento CLICCA QUI

RILASCIO PER CAMBIO DI RESIDENZA

Ai cittadini che cambiano residenza viene rilasciata una nuova tessera elettorale CLICCA QUI

RILASCIO PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ

L'elettore può chiedere all'ufficio Elettorale del Comune di residenza il rilascio della tessera elettorale CLICCA QUI

QUi IL MODULO DA COMPILARE PER IL RILASCIO DELLA NUOVA TESSERA ELETTORALE

MODULO


VOTO ASSISTITO PER GLI ELETTORI AFFETTI DA GRAVI INFERMITÀ CLICCA QUI

 


VOTO PER GLI ELETTORI NON DEAMBULANTI CLICCA QUI


VOTO PER GLI ELETTORI DEGENTI IN OSPEDALI E CASE DI CURA CLICCA QUI


APERTURA DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL RILASCIO DELLE TESSERE ELETTORALI

Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli uffici elettorali comunali, ai sensi dell’art. 1, comma 400, lettera g. della legge n.147/2013 – legge di stabilità 2014, dovranno rimanere aperti:

  • nei due giorni antecedenti la data di inizio della votazione (da venerdì 18 a sabato 19 settembre 2020) dalle ore 9 alle ore 18
  • nei giorni della votazione (domenica 20 e lunedi’ 21 settembre 2020) per tutta la durata delle operazioni di votazione, cioe’ dalle ore 7 alle ore 23 di domenica e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì 

Al fine di evitare assembramenti, l'ufficio Elettorale del Comune di Scarlino sarà aperto: 

  • lunedì: dalle 10 alle 12 
  • martedì: dalle 8 alle 10
  • giovedì: dalle 14.30 alle 15.30 
  • venerdì: dalle 10 alle 12

Per le disposizioni anti-covid è opportuno prendere appuntamento telefonando ai numeri 0566 38503 o 0566 38504

 


PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO DA COVID-19 

CLICCA QUI
 


ESERCIZIO  DOMICILIARE  DEL  VOTO  PER  GLI  ELETTORI  SOTTOPOSTI  A TRATTAMENTO  DOMICILIARE  O  IN  CONDIZIONI  DI  QUARANTENA O  DI ISOLAMENTO FIDUCIARIO PER COVID-19
Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 sono ammessi al voto nel Comune di residenza. A tal fine, tra il 10 e il 15 settembre (cioè tra il 10° e il 15° giorno antecedente quello della votazione), gli elettori devono far pervenire al sindaco del Comune nelle cui liste sono iscritti, con modalità individuate dall'ente medesimo, i seguenti documenti:
a) una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel proprio domicilio e recante l'indirizzo completo di questo
b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 6 settembre (14° quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione), che attesti l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legge 103/2020. 

L'ufficiale elettorale del Comune di iscrizione nelle liste elettorali, sentita l'azienda sanitaria locale apporta apposita annotazione sulle liste stesse, ai fini dell'inserimento dell'interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare di cui al comma 1 nonché assegna l'elettore ammesso al voto domiciliare, alla sezione elettorale ospedaliera territorialmente più prossima al domicilio del medesimo. Il sindaco del Comune in cui si trovano le strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19, sulla base delle richieste pervenute, provvede a pianificare ed organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare, comunicando agli elettori che hanno fatto richiesta di voto domiciliare la sezione elettorale ospedaliera cui sono stati assegnati, entro e non oltre il giorno antecedente la data della votazione. Il voto degli elettori viene raccolto durante le ore in cui e' aperta la votazione. Viene assicurata, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore. La scelta di affidare tale compito alle sezioni ospedaliere (composte da personale appositamente formato) è motivato dalla necessità di garantire la sicurezza sanitaria nella fase della raccolta e dello scrutinio. Ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio ed a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle elezioni regionali dell'anno 2020.  

QUI IL MODULO

 

​​​​​​


Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli?
2/2
Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot